Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui datore e lavoratore verificano reciprocamente la convenienza del rapporto: l’azienda valuta le capacità del dipendente, il dipendente valuta l’ambiente e le mansioni. Durante questo periodo entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza motivazione, ed è proprio questa caratteristica a renderlo così importante e, talvolta, fonte di dubbi. Negli ultimi anni la disciplina è stata aggiornata dal decreto Trasparenza del 2022 e dal Collegato lavoro del 2024, che ha fissato regole specifiche per i contratti a tempo determinato.
In questa guida spieghiamo come deve essere previsto il periodo di prova, quanto può durare nei contratti a tempo indeterminato e determinato, cosa succede in caso di malattia, quali diritti ha il lavoratore durante la prova e come funziona il recesso, con le risposte alle domande più frequenti.
Come deve essere previsto il periodo di prova
Il periodo di prova è regolato dall’articolo 2096 del codice civile e deve risultare da atto scritto, cioè essere indicato nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione firmata prima dell’inizio della prestazione. Se il patto di prova non è scritto, o viene firmato dopo che il lavoratore ha già iniziato a lavorare, è nullo, e il rapporto si considera definitivo fin dal primo giorno. Il patto deve anche indicare con sufficiente precisione le mansioni oggetto della prova, perché il datore di lavoro deve valutare il dipendente proprio su quelle attività: una prova svolta su compiti diversi da quelli concordati può rendere illegittimo il recesso.
Il decreto legislativo 104 del 2022, noto come decreto Trasparenza, ha introdotto due regole importanti. La prima è che, in caso di rinnovo di un contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, non può essere previsto un nuovo periodo di prova: il datore ha già avuto modo di valutare il lavoratore. La seconda riguarda gli eventi che sospendono la prova, come la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori: in questi casi il periodo di prova si prolunga per una durata corrispondente all’assenza, così da garantire una valutazione effettiva. Durante la prova il lavoratore ha gli stessi diritti dei colleghi in servizio definitivo, compresi retribuzione, maturazione delle ferie, tredicesima e TFR.
Quanto dura il periodo di prova
Nei contratti a tempo indeterminato la durata massima del periodo di prova è di sei mesi, come stabilito dal decreto Trasparenza, salvo durate inferiori previste dai contratti collettivi. In concreto, sono proprio i contratti collettivi a fissare la durata in base al livello di inquadramento: per le mansioni operative si va spesso da qualche settimana a un paio di mesi, mentre per i livelli più alti, i quadri e le figure con responsabilità si arriva a sei mesi. La durata può essere espressa in giorni di calendario o di effettivo lavoro, a seconda del contratto, ed è importante verificarlo, perché cambia il momento in cui la prova si conclude.
Per i contratti a tempo determinato il Collegato lavoro, la legge 203 del 2024, ha introdotto un criterio proporzionale: la prova è pari a un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario di durata del contratto, salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi. Per i contratti fino a sei mesi la prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici; per quelli tra sei e dodici mesi non può superare i trenta giorni. La circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2025 ha precisato che questi limiti minimi e massimi sono inderogabili. Per le altre regole sul lavoro a termine, dalla durata alle causali, rimandiamo alla guida sul contratto a tempo determinato.
Il recesso durante e dopo la prova
Durante il periodo di prova, datore e lavoratore possono interrompere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza dover fornire una motivazione, salvo che il contratto collettivo preveda una durata minima della prova prima della quale il recesso non è consentito. Il lavoratore che vuole andarsene durante la prova non deve seguire la procedura telematica delle dimissioni online, che non si applica in questa fase. Anche il recesso dell’azienda è libero, ma non arbitrario: il licenziamento è illegittimo se avviene per motivi discriminatori o illeciti, se la prova non è stata effettivamente consentita, per esempio per una durata troppo breve rispetto alle mansioni, o se il lavoratore è stato adibito a compiti diversi da quelli indicati nel patto.
Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti ha receduto, il rapporto diventa definitivo in modo automatico e il periodo già trascorso viene computato nell’anzianità di servizio. Da quel momento si applicano le regole ordinarie su dimissioni, preavviso e licenziamento, compresa la necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo, spiegate nella guida sul licenziamento per giusta causa. Se invece il rapporto si interrompe durante la prova per decisione del datore, il lavoratore ha diritto alla NASpI, se ne possiede i requisiti, perché la cessazione è involontaria, oltre al pagamento delle competenze maturate, dalla retribuzione dei giorni lavorati ai ratei di tredicesima e ferie.
Domande frequenti sul periodo di prova
Il periodo di prova è obbligatorio?
No. È una facoltà delle parti, che possono prevederlo nel contratto per iscritto. Senza un patto di prova scritto, il rapporto è definitivo fin dall’inizio.
Durante la prova si ha diritto allo stipendio pieno?
Sì. Il lavoratore in prova ha diritto alla retribuzione prevista per il suo livello e a tutti gli istituti contrattuali, come ferie, tredicesima e TFR.
La malattia allunga il periodo di prova?
Sì. La malattia, l’infortunio e i congedi obbligatori sospendono la prova, che si prolunga per un periodo corrispondente all’assenza.
Se vengo licenziato durante la prova ho diritto alla disoccupazione?
Sì, se il recesso è del datore di lavoro e si possiedono i requisiti contributivi, perché la perdita del lavoro è involontaria. Le dimissioni volontarie durante la prova, invece, non danno diritto alla NASpI.
Una fase da affrontare con consapevolezza
Il periodo di prova è un momento di valutazione reciproca, con regole precise: patto scritto prima dell’inizio, mansioni indicate, durata massima di sei mesi nei contratti a tempo indeterminato e proporzionale nei contratti a termine, prolungamento in caso di malattia e recesso libero ma non discriminatorio. Conoscere queste regole aiuta ad affrontare l’inizio di un nuovo lavoro con maggiore serenità.
Il consiglio è di leggere con attenzione la lettera di assunzione, verificare la durata della prova nel proprio contratto collettivo e controllare fin dal primo mese le voci della retribuzione, come spieghiamo nella guida su come leggere la busta paga.



