Dimissioni online: procedura passo per passo, preavviso e NASpI

Lavoratrice che sistema i propri oggetti in una scatola dopo le dimissioni

Dimettersi da un lavoro è un diritto del lavoratore, ma in Italia non basta più una lettera consegnata al datore di lavoro. Dal 2016, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto devono essere comunicate con una procedura telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia. A questo si aggiungono il rispetto del preavviso previsto dal contratto collettivo e, dal 2025, una nuova regola sulle cosiddette dimissioni per fatti concludenti, che ha cambiato le conseguenze delle assenze ingiustificate prolungate.

In questa guida spieghiamo passo per passo come presentare le dimissioni online, quanto dura il preavviso e cosa succede se non si rispetta, quali sono le eccezioni alla procedura telematica, quando le dimissioni danno diritto alla NASpI e come funziona la nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti. Conoscere queste regole evita errori che possono costare caro, sia in termini economici sia di tutele.

Come presentare le dimissioni online passo per passo

La procedura è disciplinata dall’articolo 26 del decreto legislativo 151 del 2015. Il lavoratore può presentare le dimissioni in autonomia, accedendo al portale dei servizi del Ministero del Lavoro con SPID, carta d’identità elettronica o CNS, oppure rivolgendosi gratuitamente a un intermediario abilitato, come un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro, un ente bilaterale o una commissione di certificazione. Nel modulo vanno indicati i dati del lavoratore e del datore di lavoro, la data di inizio del rapporto, il tipo di contratto e la data di decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, calcolato tenendo conto del preavviso. Il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore di lavoro tramite PEC e all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Un aspetto importante è la possibilità di ripensarci: le dimissioni presentate online possono essere revocate con la stessa procedura entro sette giorni dalla trasmissione. È una tutela pensata per chi ha agito d’impulso o sotto pressione. Prima di inviare il modulo conviene comunque parlarne con l’azienda e verificare il contratto collettivo, perché la data di decorrenza indicata deve essere coerente con il preavviso dovuto. Se il datore di lavoro e il lavoratore sono d’accordo, è possibile anche concordare una risoluzione consensuale, che segue la stessa procedura telematica, oppure ridurre il preavviso con un accordo scritto. Ricordiamo infine che la lettera cartacea, da sola, non produce alcun effetto giuridico.

Preavviso, eccezioni e diritto alla NASpI

Il preavviso è il periodo che deve trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni e la cessazione effettiva del rapporto, e serve a permettere all’azienda di organizzarsi. La sua durata è stabilita dal contratto collettivo e varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio, da pochi giorni per i livelli più bassi fino a diversi mesi per quadri e dirigenti. Se il lavoratore non lo rispetta, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze finali un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati. Il preavviso non è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa, cioè quando il datore di lavoro ha tenuto un comportamento così grave da impedire la prosecuzione del rapporto, come il mancato pagamento dello stipendio, il demansionamento o le molestie: in questi casi le dimissioni danno diritto anche alla NASpI, che invece non spetta in caso di dimissioni volontarie ordinarie, come spieghiamo nella guida al calendario dei pagamenti NASpI.

La procedura telematica non si applica in alcuni casi: durante il periodo di prova, nel lavoro domestico, quando le dimissioni sono rese in sedi protette come la commissione di conciliazione o il sindacato, e nel pubblico impiego, che segue regole proprie. Per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento, le dimissioni devono essere convalidate davanti all’Ispettorato del lavoro, che verifica la reale volontà del lavoratore; in questi casi, inoltre, spettano la NASpI e l’esonero dal preavviso. Una tutela analoga riguarda le lavoratrici che si dimettono nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo le nozze.

Le dimissioni per fatti concludenti

Il cosiddetto Collegato lavoro, la legge 203 del 2024, ha introdotto una nuova ipotesi: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, oltre quindici giorni, il rapporto può considerarsi risolto per volontà del lavoratore, senza bisogno della procedura telematica. Si parla di dimissioni per fatti concludenti. Il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificarne la veridicità, e il lavoratore può dimostrare di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore. La circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2025 ha chiarito che la risoluzione non è automatica, ma si produce solo se il datore decide di avvalersi della procedura.

Le conseguenze per il lavoratore sono rilevanti: trattandosi di una cessazione per volontà del dipendente, non dà diritto alla NASpI, e il datore di lavoro può trattenere l’indennità per il mancato preavviso. La norma è nata per contrastare la pratica di chi si assentava per farsi licenziare e ottenere così l’indennità di disoccupazione. Il Ministero ha precisato che, quando il contratto collettivo prevede un termine inferiore a quindici giorni, si deve ricorrere al licenziamento disciplinare, con il relativo diritto alla NASpI, e che la procedura non si applica ai casi in cui è richiesta la convalida, come quelli dei genitori. Per conoscere l’altra faccia della cessazione del rapporto, quella decisa dall’azienda, c’è la guida sul licenziamento per giusta causa.

Domande frequenti sulle dimissioni

Le dimissioni consegnate a mano sono valide?

No. Al di fuori dei casi esclusi, come il periodo di prova o il lavoro domestico, le dimissioni sono efficaci solo se presentate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro.

Dopo le dimissioni spetta il TFR?

Sì. Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni volontarie, insieme ai ratei di tredicesima, ferie e permessi non goduti.

Si possono revocare le dimissioni?

Sì, entro sette giorni dalla trasmissione, utilizzando la stessa procedura online. Trascorso questo termine, la revoca è possibile solo con l’accordo del datore di lavoro.

Quanto costa farsi aiutare da un patronato?

L’assistenza dei patronati per la presentazione delle dimissioni è gratuita. Sindacati e altri intermediari possono applicare condizioni diverse.

Dimettersi nel modo giusto

Dimettersi correttamente richiede pochi passaggi, ma tutti importanti: presentare la comunicazione online, direttamente o tramite un intermediario, rispettare il preavviso del contratto collettivo o concordarne la riduzione, verificare se ricorre una giusta causa e conoscere i casi in cui serve la convalida. Un errore nella procedura può rendere inefficaci le dimissioni o costare l’indennità di mancato preavviso.

Prima di dimettersi conviene sempre controllare le competenze finali che si riceveranno, dal TFR alle ferie non godute, e saper leggere l’ultima busta paga, come spieghiamo nella guida su come leggere la busta paga.