Contratto a tempo determinato: durata massima, causali, proroghe e rinnovi

Mano che firma un contratto di lavoro su una scrivania in legno

Il contratto a tempo determinato è una delle forme di assunzione più diffuse in Italia, soprattutto per i giovani e nei primi anni di carriera. Permette alle aziende di rispondere a esigenze temporanee e ai lavoratori di entrare nel mondo del lavoro, ma è circondato da limiti precisi pensati per evitare che il lavoro a termine diventi una condizione permanente: una durata massima, l’obbligo di indicare una causale dopo i primi dodici mesi, un numero limitato di proroghe e pause obbligatorie tra un contratto e l’altro. Per il 2026 è stata prorogata fino al 31 dicembre la possibilità per le parti di individuare autonomamente le causali.

In questa guida spieghiamo quanto può durare un contratto a termine, quando serve la causale, come funzionano proroghe e rinnovi, quali diritti ha il lavoratore e cosa succede se le regole non vengono rispettate. Conoscere questi limiti è utile sia per chi lavora con un contratto a termine sia per chi sta per firmarne uno.

Durata massima e causali

La disciplina principale è contenuta nel decreto legislativo 81 del 2015, modificato più volte, da ultimo dal cosiddetto decreto Lavoro del 2023. Il contratto a termine può essere stipulato liberamente, senza indicare alcuna motivazione, per una durata non superiore a dodici mesi. Può arrivare a una durata massima di ventiquattro mesi, considerando anche proroghe e rinnovi con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello, solo in presenza di una causale. Le causali ammesse sono tre: i casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di previsioni dei contratti collettivi; la sostituzione di altri lavoratori. La possibilità per datore e lavoratore di individuare direttamente le esigenze, originariamente temporanea, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal decreto legge 95 del 2025, convertito nella legge 118 del 2025.

Superato il limite dei ventiquattro mesi, è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine della durata massima di dodici mesi, ma solo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Se il limite viene superato senza rispettare questa procedura, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento. I contratti collettivi possono prevedere durate diverse, e restano escluse da molti limiti alcune categorie, come i lavoratori stagionali. Il contratto a termine deve avere forma scritta e una copia va consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio della prestazione; deve indicare la data di scadenza e, quando necessaria, la causale. Può prevedere anche un periodo di prova, che per i contratti a termine segue dal 2025 regole di durata proporzionale.

Proroghe, rinnovi e pause tra i contratti

La proroga è l’allungamento dello stesso contratto prima della sua scadenza, con il consenso del lavoratore. Sono ammesse al massimo quattro proroghe nell’arco di ventiquattro mesi, indipendentemente dal numero dei contratti; la quinta proroga trasforma il contratto a tempo indeterminato. Nei primi dodici mesi la proroga è libera, mentre se la durata complessiva supera i dodici mesi occorre una causale. Il rinnovo, invece, è la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente: secondo le regole introdotte nel 2023, i rinnovi sono liberi entro i primi dodici mesi complessivi, mentre oltre questa soglia richiedono una causale.

Tra un contratto e il successivo con lo stesso datore deve trascorrere un intervallo minimo, il cosiddetto stop and go: dieci giorni se il contratto scaduto aveva una durata fino a sei mesi, venti giorni se superiore. Il mancato rispetto della pausa comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste per le attività stagionali e per i casi individuati dai contratti collettivi. Esiste inoltre un limite quantitativo: salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, i lavoratori a termine non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda, con esenzioni per le imprese più piccole, le startup innovative e alcune tipologie di attività. Per ogni contratto a termine il datore di lavoro versa un contributo aggiuntivo che aumenta a ogni rinnovo, un incentivo a preferire le assunzioni stabili.

I diritti del lavoratore a termine

Il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi a tempo indeterminato con mansioni comparabili, in proporzione alla durata del rapporto: stessa retribuzione, stessi diritti a ferie, tredicesima, TFR, malattia e formazione sulla sicurezza. Chi ha lavorato per più di sei mesi presso la stessa azienda ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi per le stesse mansioni, a condizione di manifestare la propria volontà per iscritto entro sei mesi dalla cessazione; per le lavoratrici in congedo di maternità durante il contratto, il periodo di congedo concorre a raggiungere i sei mesi.

Alla scadenza del contratto il rapporto termina automaticamente, senza bisogno di preavviso, e il lavoratore ha diritto alla NASpI se ne possiede i requisiti, perché la cessazione è involontaria: le regole sono spiegate nella guida al calendario dei pagamenti NASpI. Il recesso anticipato prima della scadenza è possibile solo per giusta causa, sia da parte del datore sia del lavoratore; in caso contrario, chi recede deve risarcire l’altra parte. Se il lavoratore ritiene che il contratto sia illegittimo, per esempio per una causale mancante o generica, può impugnarlo entro centottanta giorni dalla cessazione, ottenendo la trasformazione a tempo indeterminato e un’indennità risarcitoria stabilita dal giudice.

Domande frequenti sul contratto a tempo determinato

Quante volte si può rinnovare un contratto a termine?

Non c’è un numero massimo di rinnovi, ma la durata complessiva dei rapporti con lo stesso datore per mansioni di pari livello non può superare ventiquattro mesi, e oltre i dodici mesi serve una causale.

Il contratto a termine può essere interrotto prima della scadenza?

Solo per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. Al di fuori di questi casi, chi recede anticipatamente può essere tenuto a risarcire l’altra parte.

A scadenza si ha diritto alla disoccupazione?

Sì, la scadenza del contratto è una cessazione involontaria, quindi dà diritto alla NASpI se si possiedono almeno tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni.

Cosa succede se si superano i 24 mesi?

Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento, salvo l’ulteriore contratto di dodici mesi stipulato presso l’Ispettorato del lavoro.

Regole precise a tutela del lavoratore

Il contratto a tempo determinato è uno strumento flessibile, ma con limiti chiari: dodici mesi senza causale, fino a ventiquattro con causale, quattro proroghe al massimo, pause obbligatorie tra un contratto e l’altro e parità di trattamento con i colleghi stabili. Il loro mancato rispetto può portare alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il consiglio è di leggere con attenzione il contratto prima di firmarlo, verificare la presenza della causale quando necessaria e conservare copia di tutti i contratti e delle proroghe. Per comprendere ogni voce della retribuzione è utile anche la guida su come leggere la busta paga.